Il Giudice di pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario, ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario che ha competenza in materia civile, amministrativa e penale.
Davanti al Giudice di pace si può:
fare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
agire giudizialmente, nel caso non sia possibile una conciliazione. Nell'azione giudiziale l’utente può agire in proprio se il valore della controversia non supera € 1.100.
La figura del Giudice di pace ha lo scopo di supportare e alleggerire i tribunali e il lavoro dei magistrati, riducendo anche le tempistiche dei procedimenti meno importanti. Infatti, il Giudice di pace si occupa di cause civili e penali minori.
Il suo intervento avviene soprattutto nelle cause civili dove in un primo momento si cerca di raggiungere un compromesso tra le due parti. Se ciò non dovesse essere possibile, il Giudice di pace provvederà a definire il processo.
In ambito penale, invece, il Giudice di pace interviene per i reati minori, che non richiedono una pena detentiva ma una semplice multa.